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Non ostacoliamo il verde urbano

INIZIATIVA PARLAMENTARE presentata nella forma generica da Nicola Pini e cofirmatari per la modifica degli articoli 137 – 140 e 155 – 160 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC) per il necessario aggiornamento delle norme su distanze a confine di piantagioni e siepi

L’attuale regolamentazione concernente piantagioni e siepi, giusta le norme di vicinato di diritto cantonale (art. 137 – 140 e 155 – 160 LAC), mostra il segno dei tempi che passano.

Chi si occupa di progettazione e realizzazione di parchi, giardini ed impianti sportivi, si confronta infatti giornalmente con una certa inadeguatezza di queste norme di legge su misure e distanze a confine, ormai centenarie e superate, in quanto legate a un’organizzazione territoriale improntata su un modello di società rurale ben lontana dalla realtà odierna. Tanto che le nuove piantagioni non vengono sempre messe a dimora in rispetto della LAC, che peraltro non tiene conto delle dimensioni sempre più ridotte dei terreni adibiti a spazi verdi attorno le case, né dell’aumento di generi e specie di piante da usare, con dimensioni e caratteristiche molto diverse da quelle elencate nella legge.

A titolo di esempio si possono citare l’obbligo per un proprietario di un fondo a confine con strade cantonali o “con altre vie che mettono a pubblico pascolo” di “fare la cinta di muro, o di siepe viva o morta, dell’altezza non minore di un metro, ed a conservarla in modo che non possa penetrarvi bestiame”; o il fatto che la siepe viva non possa elevarsi a più di 1 metro e 25 dalla superficie di terreno più alta (rispetto a muri di cinta dell’altezza di due metri e mezzo direttamente a confine). O ancora il fatto che non è permesso piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto se non a distanza di 8 metri da abitazioni, orti e giardini, mentre gli alberi da frutta e le piante ornamentali alla distanza di 4 metri.

Norme desuete che penalizzano il verde urbano e suburbano e – visto che l’ordinamento pianificatorio prevale sulla LAC (cfr. articoli 143 e 168 LAC) – sono peraltro già superate anche da diversi Piani regolatori.

A decenni da una revisione della legge e a oltre un secolo dalla definizione delle citate norme – gli articoli 137-140 e 155-160 della LAC non sono mai stati oggetto di alcuna modifica dalla loro entrata in vigore nel 1911 – vi è da chiedersi se una revisione critica delle stesse non sia necessaria, anche a fronte dei nuovi indirizzi pianificatori, con lo sviluppo centripeto, la rivisitazione del concetto urbanistico e di qualità urbana, così come la volontà di combattere le isole di calore, di incentivare l’energia solare e di favorire la permeabilità dei piani terra. Si invita pertanto il Consiglio di Stato ad analizzare la situazione – con il coinvolgimento dei Comuni e dei professionisti del settore, sia a livello di progettazione che di realizzazione, con le rispettive associazioni di categoria – e operare i dovuti aggiornamenti e le opportune modifiche legislative agli articoli 137 – 140 e 155 – 160 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC), in modo da adeguarli ai moderni indirizzi pianificatori e urbanistici.

Nicola Pini (PLR) – Bruno Buzzini (Lega) – Giorgio Fonio (Centro) – Fabrizio Garbani-Nerini (PS) – Daniele Pinoja (UDC) – Samantha Bourguoin (Verdi)

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